HomeConsulenza e informazioneSuperamento dei vincoli per i docenni immessi in ruolo quest'anno

Superamento dei vincoli per i docenni immessi in ruolo quest’anno

Cambiano i vincoli, ecco come

Sarà il D.L. già licenziato dal Governo, ma non ancora pubblicato in G.U. su ” Potenziamento e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione ( P.A.) a sbloccare il vincolo triennale nella mobilità 23/24 per i docenti neoimmesdi in ruolo 22/23.

Come si ricorderà, con l’O.M.n. 36 dell’1.3.2023 art.1 comma 6 i docenti neoimmessi in ruolo 22/23 hanno potuto presentare entro il 21 marzo u.s la domanda per la procedura di mobilità 23/24, ma con riserva in attesa di un chiarimento normativo, subordinando la convalida della loro domanda ( entro il 2 maggio) all’entrata in vigore di tale chiarimento.

Ora il chiarimento normativo ci sarà con il D.L. su potenziamento e riorganizzazione della P.A. che abroga il comma 3 bis dell’art.399 del T.U. ( D.lvo297/94) , per cui i vincoli saranno disciplinati dall’art.13 comma 5 del D.Lvo 13.4.2017 n.59 e si applicheranno agli assunti solo a partire dal 2023/24.

Pertanto agli assunti per l’a.s. 22/23 sarà convalidata la domanda di mobilità che hanno presentato per il 23/24 e nessun vincolo ci dovrebbe essere altresì per le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali, comunque la materia sarà regolata da un CCNI che deve essere ancora stipulato ma che non potrà prescindere dal nuovo quadro normativo che si va delineando.

Per i docenti che saranno immessi in ruolo il prossimo primo settembre per un triennio ( 23/24, 24/25, 25/26) non potranno presentare domanda di mobilità e dovranno rimanere nell’ istituzione scolastica a loro attribuita all’atto dell’immissione in ruolo, nei medesimi tipi di posto e classe di concorso.

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Possono derogare al vincolo triennale:

1) I docenti in soprannumero nella scuola di titolarità o in esubero provinciale ( numero di titolari maggiore del numero dei posti in provincia).

2) I docenti beneficiari dell’art.33 commi 5 e 6 della legge 104/92 limitatamente a fatti sopravvenuti dopo la presentazione delle domande per la partecipazione del relativo concorso ( immissione in ruolo da concorsi) o per l’aggiornamento delle GAE ( immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento).

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I docenti immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 23/24 potranno presentare domanda di utilizzazione provinciale ( es. da posto comune a posto di sostegno se in possesso dello specifico titolo o da posto diurno posto serale) e di assegnazione provvisoria provinciale, sarà a loro invece interdetta la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, il servizio prestato in utilizzazione e in assegnazione provvisoria provinciale sarà valido ai fini del triennio di vincolo.
Inoltre tali docenti, se validamente inseriti nelle graduatorie delle supplenze, potranno accettare supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia di posti o classi di concorso come previsto dall’art.36 del CCNL.

Libero Tassella

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