Nel contesto delle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/26, uno dei motivi principali per presentare domanda è il ricongiungimento al convivente, anche se non coniugato. Tuttavia, per dimostrare la convivenza stabile, la normativa specifica chiaramente che è necessaria la residenza anagrafica. Il domicilio, infatti, non è sufficiente, poiché non soggetto a registrazione formale.
Convivenza e assegnazioni provvisorie sono strettamente legate alle norme di residenza. Secondo l’art. 13 del DPR 223/1989, la residenza deve essere documentata attraverso certificazione anagrafica o dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000. Inoltre, il soggetto cui si chiede il ricongiungimento deve risiedere da almeno tre mesi nel comune richiesto alla data di presentazione della domanda.
Attualmente, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle assegnazioni provvisorie è in fase di definizione tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali. Le domande potranno essere presentate solo dopo la sottoscrizione ufficiale del testo, prevista entro giugno 2025.
Convivenza e assegnazioni provvisorie devono rispettare i requisiti di residenza. In sintesi, per garantire l’accettazione della domanda, è fondamentale rispettare i requisiti di residenza e fornire la documentazione adeguata, confermando così la stabilità del legame dichiarato.
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